art. 60 del d.lgs 180/2015
L'art. 60 riporta i "poteri generali di risoluzione":
a) effettuare richieste di dati e notizie e ispezioni;
b) disporre il trasferimento a terzi di azioni o di altre partecipazioni emesse dall'ente sottoposto a risoluzione;
c) disporre la cessione a terzi di beni e rapporti giuridici dell'ente sottoposto a risoluzione;
d) ridurre o azzerare il valore nominale di azioni o di altre partecipazioni emesse dall'ente sottoposto a risoluzione, nonchè annullare le azioni o i titoli;
e) ridurre o azzerare il valore nominale delle passività ammissibili dell'ente sottoposto a risoluzione;
f) annullare, ove necessario, i titoli di debito emessi dall'ente sottoposto a risoluzione, ad eccezione delle passività garantite;
g) convertire passività ammissibili in azioni o in altre partecipazioni dell'ente sottoposto a risoluzione o di una società che lo controlla o di un ente-ponte;
h) disporre che l'ente sottoposto a risoluzione o la società che lo controlla emetta nuovi strumenti di capitale;
i) modificare la scadenza dei titoli di debito e delle altre passività ammissibili emessi dall'ente sottoposto a risoluzione, o modificare l'importo degli interessi maturati in relazione a questi strumenti e passività o la data a partire dalla quale gli interessi divengono esigibili, anche sospendendo i relativi pagamenti per un periodo transitorio; questo potere non si applica alle passività garantite;
l) attivare clausole di close-out o disporre lo scioglimento dei contratti finanziari o dei contratti derivati di cui è parte l'ente sottoposto a risoluzione;
m) disporre la rimozione o la sostituzione degli organi di amministrazione e controllo e dell'alta dirigenza dell'ente sottoposto a risoluzione;
n) chiedere alla Banca Centrale di effettuare la valutazione del potenziale acquirente di una partecipazione qualificata in deroga ai termini applicabili.