Imposta di bollo 2011 - secondo semestre
N.B. La normativa illustrata in questa pagina, prevista dalla legge 111 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 15 luglio 2011, è rimasta in vigore solo dal 17 luglio al 31 dicembre 2011.
Campo di applicazione dell'imposta
L'imposta di bollo si applica su:
Azioni, Obbligazioni, Titoli di Stato, ETF/ETC, Covered Warrant, Warrant, Certificates, Fondi chiusi e Fondi immobiliari...e più in generale strumenti finanziari ammessi al regime di gestione accentrata secondo le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 (TUF) e della relativa regolamentazione di attuazione emanata dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia. Per conoscerne l'elenco completo, stilato in base ai requisiti richiesti dalle norme citate, consulta l'art.4 del regolamento monte titoli.
Non si applica su:
- Fondi comuni e Sicav di diritto italiano ed estero non sottoposti al regime di gestione accentrata di cui sopra. Questi strumenti finanziari sono esclusi dal cumulo in quanto non richiedono obbligatoriamente l'apertura di un deposito titoli, ma vi rientrano nel caso che l'intermediario detenga il certificato fisico rappresentativo delle quote, da immettere quindi nel dossier, in base ad accordi specifici con il cliente.
- Operazioni effettuate in marginazione, Futures, Forex.
- Polizze Assicurative
- Gestioni Patrimoniali.
Importo dell'imposta
Sono esenti dall'imposta solo i depositi di valore nominale o di rimborso complessivo pari o inferiore a 1.000 .
La misura dell'imposta è diversa per le persone fisiche e per quelle giuridiche e cresce in entrambi i casi al superamento di determinati scaglioni di controvalore complessivo del dossier, secondo quanto indicato nelle due tabelle sottostanti, che riportano sia gli importi in vigore da luglio 2011 a dicembre 2012, sia quelli ancora più onerosi dovuti a partire dal gennaio 2013.
PERSONE FISICHEControvalore dossier titoli |
Imposta di bollo annua in vigore da luglio 2011 a dicembre 2011 |
Fino a 49.999,99 |
34,20 |
Da 50.000,00 a 149.999,99 |
70,00 |
Da 150.000,00 a 499.999,99 |
240,00 |
Da 500.000 |
680,00 |
PERSONE GIURIDICHE
Controvalore dossier titoli |
Imposta di bollo annua in vigore da luglio 2011 a dicembre 2011 |
Fino a 49.999,99 |
73,80 |
Da 50.000,00 a 149.999,99 |
109,60 |
Da 150.000,00 a 499.999,99 |
279,60 |
Da 500.000 |
719,60 |
Depositi plurimi e cumulo d'imposta
L'imposta di bollo è dovuta per ciascun deposito detenuto di valore superiore a euro 1000,00.
Nel caso di pluralità di depositi con la medesima intestazione (quindi anche se cointestati identicamente a due o più soggetti) si sommano la tariffe corrispondenti al valore di ciascuno, applicando però a quello di valore più elevato la tariffa corrispondente alla somma del controvalore di tutti i depositi.
deposito 1 |
5.000 euro |
tariffa 34,20 euro |
deposito 2 |
60.000 euro |
tariffa 70.00 euro |
deposito 3 |
110.000 euro |
tariffa 240,00 euro anziché 70,00 euro |
totale |
175.000 euro |
tariffa 344,20 euro |
Come si vede nell'esempio, la frammentazione del patrimonio totale in tre depositi ha comportato un aggravio della tassazione, che si sarebbe limitata a euro 240,00 in caso di deposito unico.